Attività e sbocchi occupazionali del farmacista

Attività e sbocchi occupazionali del farmacista

Costituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo.
In linea generale, si può comunque distinguere a seconda che s’intenda svolgere la propria attività nell’ambito del settore pubblico o nel settore privato.

Costituiscono sbocchi occupazionali per i farmacisti le attività connesse al possesso della laurea in Farmacia o in CTF e, ove occorra, all’abilitazione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’Albo.

I farmacisti espletano la propria attività:

1.      nelle farmacie private, in qualità di:

a)      titolare (art. 122 TULS RD n. 1265/1934);

b)     gestore provvisorio (artt. 121, 129 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – artt. 11 e 12 legge n. 475/1968);

c)     direttore responsabile (artt. 116, 120 e 378 TULS RD n. 1265/1934);

d)     collaboratore;

2.      nelle farmacie di cui siano titolari Enti pubblici, in qualità di direttore o collaboratore:

a)      farmacie comunali (artt. 372 e 378 TULS RD n. 1265/1934 – art. 10 legge n. 475/1968);

b)     aziende farmaceutiche municipalizzate (art. 1 legge n. 1084/1951 — abrogato dall’art. 17, comma 61, della legge 127/1997 — legge n. 44/1958);

c)     farmacie di IPAB (art. 121 TULS RD n. 1265/1934 – art. 33 RD n. 1706/1938);

3.      nell’ambito del SSN, in qualità di:

a)      farmacista dirigente di primo e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) nelle farmacie interne degli ospedali (art. 10 legge n. 475/1968 – art. 22 DPR n. 128/1969 – art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n. 761/1969 – artt. 1, 2 e 3 DPR n. 821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni);

b)     farmacista dirigente di primo e secondo livello (ex dirigente, coadiutore o collaboratore) negli uffici e Servizi farmaceutici delle USL (art. 47 legge n. 833/1978 – art. 1 DPR n. 761/1979 – artt. 1, 2 e 3 DPR n. 821/1984 – art. 15 DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni);

4.      in qualità di direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive (artt. 2, comma 7, 4 e 5 DLgs n. 178/1991);

5.      nell’ambito della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario, in qualità di:

a)      esperto farmaceutico (art. 4, comma 6, DLgs n. 119/1992- DM Sanità 4 marzo 1993);

b)     persona qualificata nelle officine di produzione (artt. 13, 14 e 15 DLgs n. 119/1992);

c)     responsabile della vendita diretta al pubblico presso grossisti e produttori (art. 32, comma 2, DLgs n. 119/1992 – art. 6 DM 306/2001);

d)     responsabile di magazzino all’ingrosso (art. 2 DM 306/2001);

 

6.      in qualità di responsabile di depositi e magazzini di medicinali per uso umano (art. 3, comma 1, lett. b, DLgs n. 538/1992 – art. 5, comma 1-bis, DL n. 390/1995 convertito nella legge n. 490/1995; la disposizione non riguarda i magazzini e i depositi di medicinali per uso veterinario — cfr. art. 31, comma 4, DLgs. n. 119/1992 e DM 306/2001). Per quanto riguarda i magazzini di distribuzione all’ingrosso di gas medicinali, l’art. 14, comma 4, del DLgs n. 538/1992 dispone che, in deroga all’art. 3, comma 1, lett. b, dello stesso decreto, il direttore tecnico sia una persona che abbia un’approfondita conoscenza delle norme e della prassi di corretta conservazione e distribuzione dei gas medicinali, con un’esperienza pratica almeno biennale;

 7.      in qualità di direttore di officina di produzione e confezionamento di prodotti cosmetici (art. 10 legge n. 713/1986) o di esperto responsabile dell’importazione di cosmetici da Paesi extraeuropei (art. 9 DLgs n. 126/1997) o come “persona qualificata” responsabile della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici per la salute umana (art. 10 DLgs n. 126/1997);

8.      in qualità di direttore di stabilimenti per la produzione di premiscele e mangimi (art. 7 legge n. 281/1963 modificato dall’art. 6 legge n. 399/1968 e dall’art. 2 DPR n. 152/1988 — DPR n. 228/1992);

9.      nell’ambito delle Forze Armate, nel comparto sanitario dell’Arma dei Carabinieri specialità sanità/farmacia, nel Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina Militare, in qualità di Ufficiale del Ruolo Normale del Corpo Sanitario dell’Esercito e della Marina Militare, presso le farmacie degli ospedali militari e del Policlinico Militare di Roma (Celio), presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, presso la Scuola di Sanità e Veterinaria Militare di Roma, presso le sezioni farmaceutiche dei Comandi dei Servizi di Sanità e Veterinaria di Regione Militare, presso gli organi direttivi del Dipartimento di Sanità e Veterinaria dell’ispettorato logistico dell’Esercito, presso la Direzione Generale della Sanità Militare, presso il Centro Studi e Ricerche del Corpo Sanitario dell’Esercito ovvero, presso uno degli ospedali principali marittimi o presso una delle infermerie autonome della Marina Militare (direttore responsabile di farmacie militari – art. 121 TULS RD n. 1265/1934);

10. nelle erboristerie (art. 7 legge n. 99/1931);

11. in qualità di direttore degli stabilimenti di produzione di antiparassitari, fitofarmaci, presidi sanitari (art. 7 DPR n. 1255/1968);

12. in qualità di direttore degli stabilimenti di produzione di gas tossici (artt. 6 e 15 RD n. 147/1927). Va precisato che questa disposizione non riguarda i gas medicinali (cfr. art. 13, comma 4, del DLgs n. 538/1992);

13. in qualità di direttore tecnico nello svolgimento dei servizi inerenti all’utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di sorgenti di acque minerali (art. 5 RD n. 1924/1919);

14. nell’industria farmaceutica, in qualità di: informatore scientifico (art. 9 DLgs n. 541/1992), direttore del “servizio scientifico” (art. 14 DLgs n. 541/1992), ricercatore, responsabile del “servizio di farmacovigilanza” (art. 3 DLgs 44/1997), capo servizio produzione, capo servizio controllo qualità, “regulatory affairs manager”, “product manager”, etc;

15. negli Istituti di ricerca pubblici e privati;

16. nelle amministrazioni dello Stato – in particolare nei Ministeri della Sanità, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, dell’Industria, Commercio e Artigianato, delle Finanze (secondo i rispettivi ordinamenti interni e i contratti collettivi del comparto);

 

17. nelle Università, in qualità di docenti, assistenti, ricercatori (secondo lo specifico ordinamento di ciascun Ateneo);

 

18. nella Scuola (legge n. 1074/1971 – DM Istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 – DLgs 297/1994);

 

19. nelle Case di cura private;

 

20. negli Istituti di pena (come dipendente del Ministero della Giustizia o come incaricato – artt. 43 e seguenti legge n. 740/1970) nell’ambito del servizio farmaceutico da istituirsi in ogni Istituto penitenziario (art. 11 legge n. 354/1975);

 

21. nei laboratori di analisi bromatologiche e merceologiche;

 

22. nella Croce Rossa Italiana (art. 70 legge n. 833/1978 – DPR n. 613/1980 — relativamente al Corpo militare: RD n. 484/1936 – legge 883/1941 – DLgsLgt n. 379/1946 e successive modificazioni);

 

23. in qualità di responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo negli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare (art. 10 DLgs n. 111/1992);

 

24. in qualità di responsabile dell’applicazione delle buone pratiche di lavorazione nei centri di depurazione dei molluschi bivalvi vivi (art. 5 DLgs n. 530/1992);

 

25. in qualità di direttore tecnico di officina di produzione di presidi medico-chirurgici (art. 5 DPR n. 392/1998).